Art. 15.
(Titolari ed oggetto del diritto di accesso alle informazioni ambientali).

      1. Chiunque, senza essere tenuto a dimostrare un interesse specifico, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio secondo le procedure e con i limiti dei regolamenti da adottare, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in conformità ai princìpi e ai criteri di cui all'articolo 17 della presente legge. In attesa o in assenza dell'adozione del relativo regolamento è consentito l'accesso alle informazioni in conformità ai princìpi e ai criteri di cui al citato articolo 17.